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Emergenza Coronavirus

Le novità introdotte da questo provvedimento hanno valenza dal 4 maggio 2020 per le successive due settimane (fino al 17 maggio 2020 compreso).

Segnaliamo, in merito, che:

  • resta l’obbligo dell’autocertificazione – che però sarà aggiornata – per gli spostamenti all’interno della regione di appartenenza, motivati per esigenze di lavoro, necessità, salute e visita ai parenti/familiari senza creare assembramento;
  • gli spostamenti fuori Regione saranno invece consentiti per motivi di lavoro, di salute, di urgenza e per il rientro presso propria abitazione;
  • le mascherine sono obbligatorie nel momento in cui non si riesce a garantire in maniera continuativa il mantenimento della distanza di sicurezza;
  • grazie ad una nota interministeriale Lavoro-Salute-Sviluppo Economico, ripartono subito (da lunedì 27 aprile 2020) le attività produttive e industriali prevalentemente votate all’export e i cantieri per carceri, scuole, presidi sanitari, case popolari e per la difesa dal dissesto idrogeologico, solo se in condizioni di rispettare i protocolli sulla sicurezza nei luoghi di lavoro firmati dal Governo e da tutte le parti sociali il 24 aprile (allegato al DPCM in oggetto), inviando una comunicazione ai Prefetti;
  • dal 4 maggio 2020 ripartiranno una serie di attività produttive e commerciali indicate nell’Allegato 3 – CODICI ATECO;
  • i datori di lavoro privati possono continuare ad applicare il lavoro agile a ogni rapporto subordinato, anche in assenza di accordi individuali. Si raccomanda ancora, anche nel pubblico impiego, di promuovere la fruizione di periodi di congedo ordinario e ferie. Per le attività professionali si raccomanda sempre il ricorso allo smart working ove possibile e l’assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio, nonché «l’adozione di strumenti di protezione individuale» laddove non si possa rispettare la distanza di un metro;
  • le attività commerciali al dettaglio diverse da quelle già autorizzate (che sono generi alimentari, igiene della persona, edicole, farmacie e parafarmacie, tabaccai, librerie, negozi di vestiti per bambini e neonati) restano sospese (fino al 17 maggio 2020 compreso), così come i mercati. Ovunque va rispettata la distanza di un metro. E’ consentita però la ristorazione da asporto, con l’obbligo di rimanere a distanza di un metro, di non consumare i prodotti nei locali e di non sostare nelle immediate vicinanze degli esercizi;
  • rientri in Italia: chi entra nel Paese dovrà consegnare al vettore dell’imbarco una dichiarazione contenente i motivi del viaggio e l’indirizzo della dimora dove dovranno osservare, anche se asintomatici, un periodo di 14 giorni di isolamento fiduciario, comunicando immediatamente la loro presenza al Dipartimento di prevenzione della Asl. Le regole valgono anche per chi sbarca da navi da crociera;
  • sarà consentito l’accesso ai parchi pubblici rispettando la distanza ma vanno interdette le aree gioco per bambini. In tal senso i sindaci possono decidere in autonomia se precludere l’ingresso qualora non sia possibile far rispettare le norme di sicurezza, evitare assembramenti o chiudere le aree giochi;
  • per quel che riguarda l’attività motoria e sportiva, dal 4 maggio 2020 può ripartire l’attività motoria individuale (camminare, da soli o con i conviventi/figli) anche distante da casa ma mantenendo le distanze di 1 metro. Dal 4 maggio 2020 via libera anche ad allenamenti dei professionisti per le discipline individuali;
  • restano chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado.


È in vigore da oggi 12 marzo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 recante “Ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 sull’intero territorio nazionale“ pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 64 dell’11 marzo 2020.

Con il provvedimento in argomento, da oggi 12 marzo e sino al 25 marzo, devono restare chiuse tutte le attività commerciali con esclusione di alcune che, pur restando aperte, devono, comunque, garantire la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Attività commerciali

Così come disposto all’articolo 1 del provvedimento possono restare aperte le seguenti attività di commercio al dettaglio:

  • Ipermercati;
  • Supermercati;
  • Discount di alimentari;
  • Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari;
  • Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
  • Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici;
  • Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2);
  • Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
  • Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4);
  • Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico;
  • Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
  • Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione
  • Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici;
  • Farmacie;
  • Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica;
  • Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati
  • Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l’igiene personale;
  • Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici;
  • Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia;
  • Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento;
  • Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via;internet
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione;
  • Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono;
  • Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici,

con la precisazione che le attività precedentemente indicate possono essere ubicate sia nell’ambito degli esercizi commerciali di vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, purché negli stessi sia consentito l’accesso alle sole attività precedentemente elencate.

Restano anche consentite le seguenti attività: 

  • mense e catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro;
  • la sola ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto.

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro.

Servizi alla persona

Relativamente ai servizi per la persona restano aperti:

  • lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia;
  • Attività delle lavanderie industriali;
  • altre lavanderie, tintorie;
  • servizi di pompe funebri e attività connesse.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Pubbliche amministrazioni

Per quanto concere le pubbliche amministrazioni, le stesse, fermo restando quanto disposto dall’art. 1, comma 1, lettera e) , del DPCM dell’8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell’emergenza, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.

Attività produttive e professionali

Per quanto concerne le attività produttive e le attività professionali le stesse possono restare aperte anche se per le stesse è raccomandato che:

  • a) sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
  • b) siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
  • c) siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
  • d) vengano assunti protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
  • e) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali.

Tutte le altre attività non ricomprese tra quelle precedentemente individuate sono sospese.

Allegati:

Coronavirus-DPCM-11marzo2020.pdf (251.67 KB)

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