Consiglio Comunale
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Consiglio Comunale


1. Il Consiglio ha competenza esclusiva per l’adozione
degli atti stabiliti dal secondo comma dell’art. 42 del T.U. 267/2000, attraverso i quali esercita le funzionifondamentali per l’organizzazione e lo sviluppo della Comunità e determina gli indirizzi della politica amministrativa dell’ente. Sono inoltre di competenza delConsiglio gli atti e i provvedimenti allo stesso attribuiti da altre disposizioni di legge e dal presente statuto.

2. Le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 (quarantacinque) giorni dalla elezione della Giunta o entro i termini di scadenza del precedente in carica.

3. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di competenza consiliare non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica del Consiglio nei sessanta giorni successivi, a pena di decadenza.

4. Il Consiglio Comunale, con deliberazione assunta a
maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, può delegare alla Comunità Montana l’esercizio di funzionidel Comune. Il Comune, nel caso di delega, si riserva poteri di controllo.